(Pubblicata nel 1 suppl. ord. al Bollettino ufficiale
          della regione Lombardia n. 15 del 16 aprile 1988)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Ai  fini  dell'adeguamento  dei laboratori extraospedalieri di
analisi mediche a scopo diagnostico alla  disciplina  disposta  dalla
legge  regionale  7  giugno  1980,  n. 79, nonche' di quanto previsto
dalla legge regionale 13 dicembre 1983, n. 93, sono  fatte  salve  le
posizioni  giuridiche  di  coloro  che  hanno  svolto  l'attivita' di
tecnico presso uno o  piu'  laboratori  extraospedalieri  di  analisi
mediche  a  scopo  diagnostico  per  un  periodo  di  almeno  5  anni
anteriormente alla data di entrata in vigore della presente Legge,  i
quali  potranno  proseguire  la loro attivita' come se fossero muniti
dei titoli di cui all'art. 7 della legge regionale 7 giugno 1980,  n.
79.