(Pubblicata nel 1 suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 15 del 16 aprile 1988) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Ai fini dell'adeguamento dei laboratori extraospedalieri di analisi mediche a scopo diagnostico alla disciplina disposta dalla legge regionale 7 giugno 1980, n. 79, nonche' di quanto previsto dalla legge regionale 13 dicembre 1983, n. 93, sono fatte salve le posizioni giuridiche di coloro che hanno svolto l'attivita' di tecnico presso uno o piu' laboratori extraospedalieri di analisi mediche a scopo diagnostico per un periodo di almeno 5 anni anteriormente alla data di entrata in vigore della presente Legge, i quali potranno proseguire la loro attivita' come se fossero muniti dei titoli di cui all'art. 7 della legge regionale 7 giugno 1980, n. 79.